Art. 1.
(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36).

      1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, e dalla legge 9 giugno 1999, n. 172, è differito fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.